Sez. 4, Sentenza n. 11135 del 23/11/1984 Ud. (dep. 14/12/1984) Rv. 167096 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - ESTREMI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - ESTREMI.*
Perché sia configurabile l'attenuante della provocazione non è sufficiente il semplice riferimento ad un fatto ingiusto, ma occorre accertare l'esistenza di uno stato d'ira e la sua permanenza al momento del reato; tale stato d'animo, normalmente ricollegato, al fatto ingiusto del provocatore, con vincolo di immediatezza, è ravvisabile pure a distanza di tempo, a seguito di un accadimento che risvegli e ravvivi il torto subito. (V mass n 136124).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)