Sez. 1, Sentenza n. 2238 del 07/10/1987 Ud. (dep. 23/02/1988) Rv. 177674 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - RAVVISABILITÀ - CONDIZIONI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - RAVVISABILITÀ - CONDIZIONI.*
La circostanza attenuante della provocazione postula non solo l'accertata sussistenza del fatto altrui ingiusto e provocatorio, ma che da questo fatto sia derivata la reazione iraconda del soggetto provocato. Pertanto la Mancanza di prova su uno di tali presupposti è sufficiente ad impedire il riconoscimento delle condizioni legittimanti la applicazione della attenuante. (V mass n 167097; (Conf mass n 167096; (Conf mass n 166506).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)