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Sez. L, Sentenza n. 11870 del 02/11/1992 (Rv. 479279 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Indebito - Ripetizione - Risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Ammissibilità - Condizioni - Applicabilità - Di parametri fissi evincibili dagli indici I.S.T.A.T. o dal tasso corrente degli interessi bancari - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479279-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento

In ipotesi di azione di restituzione di contributi indebitamente versati dal datore di lavoro, il maggior danno (oltre agli interessi) derivato al "solvens" dall'impossibilità di disporre della somma versata è riconoscibile - ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. e con decorrenza, nel caso di buona fede dell'accipiens, dal giorno della domanda (intesa, in senso tecnico-giuridico, come domanda giudiziale) - nei limiti in cui il creditore deduca e dimostri, sia pure mediante il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza con riguardo alle qualità e condizioni personali, che un tempestivo rimborso lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre gli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro, essendo esclusa l'applicabilità, in via generale, di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici I.S.T.A.T. o dal tasso corrente degli interessi bancari. (Nella specie, l'impugnata sentenza, cassata, sul punto, dalla S.C., aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione secondo gli indici I.S.T.A.T. in base alla semplice considerazione della qualità di imprenditore agricolo propria del creditore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)