Sez. L, Sentenza n. 12272 del 28/11/1995 (Rv. 494837 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Indebito - Ripetizione - Domanda del datore diretta a conseguire il maggior danno da inflazione - Onere probatorio relativo dello stesso datore - Deduzione della qualità di imprenditore - Rilevanza - Funzione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
In tema di restituzione di contributi assicurativi indebitamente versati, il datore di lavoro che intenda conseguire, oltre agli interessi legali, il maggior danno derivatogli dall'impossibilità di disporre della somma indebitamente pagata, deve allegare e provare che la tempestiva restituzione di detta somma lo avrebbe messo in condizione di evitare o di ridurre gli effetti dell'inflazione; quando il medesimo deduca la propria qualità di titolare di impresa industriale, il giudice è tenuto ad esaminare questa allegazione - significativa per l'individuazione della categoria economica di appartenenza del creditore, alla quale è connessa la possibilità di valutare secondo criteri presuntivi il normale uso del denaro, e quindi gli effetti del ritardo nel pagamento - ai fini della configurabilità dei presupposti delle presunzioni utilizzabili in ordine all' an ed al "quantum" del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)