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Sez. 7, Ordinanza n. 7724 del 12/11/2013 Cc. (dep. 18/02/2014) Rv. 261292 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Istanza di affidamento in prova al servizio sociale - Condannato in stato di libertà - Relazione del servizio sociale - Brevità del periodo di osservazione durante la custodia intramuraria - Obbligo del Tribunale di sorveglianza di acquisire e valutare la relazione del servizio sociale - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2013-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261292-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il Tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, non ha l'obbligo di acquisire la relazione sull'osservazione della personalità nel caso in cui il condannato sia libero, l'osservazione non sia stata condotta per un periodo di tempo prolungato durante la carcerazione in ambito intramurario e le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta, a fronte dell'accertata pericolosità del richiedente e dell'assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa in attività risocializzanti, tale da non richiedere ulteriori approfondimenti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)