Sez. 1, Sentenza n. 26232 del 07/07/2020 Cc. (dep. 18/09/2020) Rv. 279581 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione – Istanza di affidamento in prova al servizio sociale – Condannato in stato di libertà – Obbligo del tribunale di sorveglianza di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente – Insussistenza – Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su un'istanza presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l'obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta.(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente che lamentava l'omessa acquisizione da parte del tribunale di sorveglianza della relazione degli operatori del servizio sociale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)