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Sez. 5, Ordinanza n. 4510 del 20/02/2024 (Rv. 670366-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Atto tributario - Duplice notifica - Duplice impugnazione - Termine - Decorrenza dalla seconda notifica - Solo in caso di invalidità della prima - Necessità - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670366-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

Nell'ipotesi di duplice notifica di uno stesso atto tributario, alla quale siano seguite due impugnazioni, per stabilire le sorti di queste è necessario accertare se la seconda notificazione sia stata eseguita per invalidità della prima, giacché, solo in caso positivo, tale notificazione, sanando il vizio della prima, produce la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, con conseguente decorrenza da essa del termine di 60 giorni per impugnare; viceversa, in caso negativo, ove la seconda notificazione sia sopravvenuta oltre i 60 giorni dalla prima, la corrispondente impugnazione che il destinatario abbia proposto è inammissibile per tardività, avendo egli avuto piena ed effettiva conoscenza dell'atto sin dalla prima notificazione.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 61 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)