Sez. 5 - , Ordinanza n. 5808 del 03/03/2020 (Rv. 657377 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise sui prodotti energetici - Rapporto in corso - Credito maturato per eccedenza dei versamenti - Decadenza se regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni - Esclusione - Rimborso dello stesso credito prima della chiusura del rapporto - Esclusione - Trasferimento del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente - Possibilità - Decadenza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
In tema di accise sui prodotti energetici, nel corso del rapporto: a) il credito maturato per eccedenza dei versamenti non incorre in alcuna decadenza ove regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni; b) è preclusa, fino alla chiusura del rapporto medesimo, la possibilità di ottenere il rimborso del credito stesso, sicché non può essere accolta la richiesta anticipata di rimborso; c) è consentito, senza che sia rilevabile o eccepibile alcuna decadenza, il trasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Finanze 12/12/1996 num. 689 art. 6 com. 3, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 55, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)