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Sez. 5 - , Sentenza n. 26079 del 07/09/2023 (Rv. 669042 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto - Saldo creditorio - Modalità di pagamento - Reclamabilità prima della chiusura del rapporto tributario - Esclusione - Rimborso credito d'imposta - Decorrenza del termine decadenziale ex art. 14, comma 2, TUA - Dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo.
Stato
decisa il 2023-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669042-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, il saldo creditorio, che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale, costituisce una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto e non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, TUA, per il rimborso dell'eventuale credito di imposta, dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo.

Legge 27/12/1997 num. 449 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 4 ter, Legge 01/12/2016 num. 225 art. 1, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2 PENDENTE, DPR 26/10/2001 num. 416 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)