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Sez. 2, Sentenza n. 1303 del 07/02/1998 (Rv. 512380 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI | Sottotetto - Pertinenza dell'intero edificio o dell'ultimo piano - Condizioni - Utilizzazione come vano autonomo da parte di tutti i condomini - Natura di bene comune - Determinazione in base al titolo - Mancanza del titolo - Presunzione di bene comune - Sussistenza - Condizione.
Stato
decisa il 1998-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512380-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI

Il sottotetto di un edificio può considerarsi una pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano quando assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento dal caldo, dal freddo o dall'umidità mediante la creazione di una camera d'aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali, tali da consentirne l'utilizzazione da parte di tutti i condomini come vano autonomo (esempio: deposito, stenditoio, etc.). In quest'ultima ipotesi, poiché il sottotetto non si comprende tra le parti comuni indicate dall'art. 1117 cod. civ., la sua appartenenza deve essere determinata in base al titolo. In mancanza l'appartenenza comune si presume dall'oggettiva destinazione all'uso comune anche in via soltanto potenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)