Sez. 2, Sentenza n. 13555 del 04/12/1999 (Rv. 531835 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI | Appartenenza al proprietario dell' ultimo piano sottostante o a tutti i condomini - Condizioni.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI
Il sottotetto di un edificio condominiale può esser considerato pertinenza dell'appartamento all'ultimo piano, ad esso direttamente sottostante, se ha l'esclusiva funzione di intercapedine coibente per il medesimo, e non anche se le sue caratteristiche, dimensioni e funzioni evidenzino l'utilizzazione o anche la sola utilizzabilità del medesimo da parte di tutti i condomini. In quest'ultimo caso, infatti, salvo che risulti il contrario dal titolo, deve presumersi che esso rientri tra le parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., in ragione dell'oggettiva destinazione all'uso e al godimento collettivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)