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Sez. L, Sentenza n. 7006 del 25/08/1987 (Rv. 455179 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE IN PRIMO GRADO PER MANCANZA DELLA GIUSTA CAUSA - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAMMISSIBILITÀ - ESAME DI UFFICIO DELLE QUESTIONI RELATIVE DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455179-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE IN PRIMO GRADO PER MANCANZA DELLA GIUSTA CAUSA - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAMMISSIBILITÀ - ESAME DI UFFICIO DELLE QUESTIONI RELATIVE DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il lavoratore, che in primo grado abbia impugnato il licenziamento in tronco soltanto sotto il profilo della Mancanza di giusta causa, non può dedurre in appello, ostandovi la preclusione stabilita dall'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., le questioni della nullità del recesso per violazione delle Disposizioni dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (dichiarato parzialmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982). Nè, ad onta di detta preclusione, l'esame di tale questione può essere compiuto d'ufficio dal giudice di appello in base al principio di cui all'art. 1421 cod. civ. (sulla rilevabilità d'ufficio della nullità in ogni stato e grado del giudizio) non potendo di sua iniziativa dichiarare la nullità, ove tale accertamento presupponga l'Esercizio di un'Azione diversa da quella ritualmente proposta. (Conf 6945/86, mass n 449048).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)