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Sez. L, Sentenza n. 7101 del 06/07/1990 (Rv. 468145 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - CONTROVERSIA RELATIVA AL RISARCIMENTO PER MALATTIA PROFESSIONALE NON TABELLATA ED ALLA COLPA DEL DATORE DI LAVORO IN CONCORSO CON QUELLA DEL LAVORATORE - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA N. 179 DEL 1988 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - RICORSO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA CONSEGUENTE CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468145-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - CONTROVERSIA RELATIVA AL RISARCIMENTO PER MALATTIA PROFESSIONALE NON TABELLATA ED ALLA COLPA DEL DATORE DI LAVORO IN CONCORSO CON QUELLA DEL LAVORATORE - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA N. 179 DEL 1988 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - RICORSO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA CONSEGUENTE CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - INAMMISSIBILITÀ.*

La natura dichiarativa della pronuncia d'incostituzionalità di una norma (art. 136 cost.) comporta che questa debba considerarsi come mai esistita nell'ordinamento e perciò inapplicabile anche ai rapporti anteriori alla detta pronuncia, restando peraltro esclusa la possibilità di riaprire questioni già definitivamente risolte per effetto del giudicato. Pertanto, nella controversia promossa dal lavoratore per conseguire il risarcimento del danno derivatogli da una malattia professionale, non compresa fra quelle cosiddette tabellate e contratta per la mancata adozione, da parte del datore di lavoro convenuto, delle misure imposte dall'art. 2087 cod. civ., quest'ultimo, ove il dibattito in Sede di merito si sia incentrato solo sulla sussistenza o meno della propria colpa e di quella concorrente del lavoratore, non può dedurre in Sede di Cassazione di essere carente di legittimazione passiva per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988 (dichiarativa - fra l'altro - della parziale illegittimità dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965), sul rilievo che l'obbligatorietà dell'Assicurazione anche per malattie diverse da quelle "tabellate", purché ad eziologia lavorativa, implica, ai sensi dell'art. 10, primo comma, dello stesso d.P.R., l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile, ostando a detta deducibilità la novità delle questioni relative alla legittimazione passiva dell'imprenditore medesimo ed all'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2087 citato. (V 6300/88, mass n 460638; (V 7006/87, mass n 455179; (V 6899/87, mass n 455098; (V 1973/85, mass n 439887; (V 968/84, mass n 433163; (V 544/74, mass n 368313).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)