Sez. L, Sentenza n. 9775 del 22/08/1992 (Rv. 478613 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di trasferta e missione | Personale viaggiante di linea extraurbana in servizio di turno fuori della propria residenza - Disciplina ex art. 21 n. 1 del C.C.N.L. 23 Luglio 1976 - Diritto alla diaria ridotta - Condizioni - Residenza di lavoro del dipendente - Nozione contrattuale - Fattispecie relativa a lavoratori dell' A.C.O.T.R.A.L. assegnati all'impianto di Velletri ed in servizio presso i capolinea di Genzano ed Albano.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di trasferta e missione
Ai fini del diritto alla diaria ridotta, spettante, ai sensi dell'art. 21 n. 1 del c.c.n. 1 23 luglio 1976, al personale viaggiante di linea extraurbana in servizio di turno fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore e non superiore alle dieci ore continuative, deve considerarsi residenza (di lavoro) del dipendente, ai sensi dell'art. 20 dello stesso contratto (cui rinvia la disposizione suddetta), non già la sede dell'intera struttura aziendale o l'intero territorio cui si riferisce la concessione, ma la località geografico-amministrativa in cui ha sede l'ufficio o la stazione (o le altre articolazioni considerate dal citato art. 20) cui il lavoratore appartiene secondo la propria qualifica e le proprie mansioni. (Nella specie, l'impugnata sentenza -cassata dalla S.C.- aveva considerato lavoro prestato nella residenza, con conseguente esclusione del diritto alla diaria ridotta, il servizio svolto presso i capilinea di Genzano ed Albano da lavoratori dell'ACOTRAL assegnati all'impianto di Velletri.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 20, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)