Sez. L, Sentenza n. 1166 del 01/02/1995 (Rv. 490195 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Diaria ridotta ex. art. 21 C.C.N.L. 23 luglio 1976 - Condizioni - Interpretazione di tale articolo nel senso di considerare fuori della residenza di lavoro un servizio riguardante anche il luogo di residenza - Violazione del criterio letterale di ermeneutica - Sussistenza.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO
Viola i criteri legali di ermeneutica contrattuale l'interpretazione dell'art. 21 c.c.n.l. del 23 luglio 1976 per gli autoferrotranvieri - che riconosce al personale viaggiante dei servizi automobilistici e di linea extraurbana il diritto all'indennità di diaria ridotta quando deve prestare servizio fuori della sua residenza di lavoro (quale definita dall'art. 20 dello stesso contratto) per periodi non inferiori alle sei ore e non superiori alle 10 ore continuative - alla cui stregua il diritto a tale indennità sussiste anche quando nel periodo di servizio potenzialmente rilevante ai fini della maturazione del diritto ha luogo, nel comune di residenza, una sosta tecnica limitata al tempo necessario per consentire la discesa e la salita dei passeggeri, dato che non è rispettoso del tenore della disposizione contrattuale il considerare fuori della residenza (di lavoro) del lavoratore un servizio che, sia pure parzialmente, riguardi anche il luogo di residenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 20, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)