Sez. 3, Sentenza n. 9772 del 16/09/1995 (Rv. 494030 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno alla persona - Risarcimento in linea prioritaria del danno biologico - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il principio costituzionale della integrale ed illimitabile tutela risarcitoria del diritto alla salute, come diritto fondamentale dell'individuo ex art. 32 Cost., riguarda prioritariamente ed indefettibilmente il danno biologico in sè considerato, il quale sussiste a prescindere dall'eventuale perdita o riduzione del reddito. Ne consegue, che in ipotesi di danno alla persona, tale menomazione, sempre presente, va risarcita in linea prioritaria rispetto ad ogni altro danno (nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza del giudice del merito, in base alla quale la compagnia assicuratrice aveva corrisposto al danneggiato solo la metà di quanto liquidatogli per danno biologico, provvedendo, poi a pagare l'I.N.A.I.L. e l'ente ospedaliero, con ciò violando il principio di priorità sopra enunciato).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)