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Sez. 3, Sentenza n. 6536 del 27/06/1990 (Rv. 468041 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DANNO BIOLOGICO - NOZIONE - RISARCIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468041-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DANNO BIOLOGICO - NOZIONE - RISARCIBILITÀ.*

Il danno alla salute o biologico - in cui vanno anche ricomprese quelle forme di danno non incidenti sulla capacità di produrre reddito, come il danno alla vita di relazione, il danno estetico non incidente direttamente su quella capacità, il danno alla sfera sessuale - consiste nella menomazione anatomo-funzionale del soggetto, idonea a modificarne le preesistenti condizioni psicofisiche, e quindi ad incidere negativamente sulla sfera individuale, in ogni sua concreta articolazione ed indipendentemente dall'attitudine della persona a produrre reddito: tale menomazione è sempre presente in ipotesi di danno alla persona e, quindi, essa va risarcita, ai sensi degli artt. 32 cost. E 2043 codice civile, in linea prioritaria rispetto ad ogni altro danno. (V 2761/90, mass n 466383; (V 1954/90, mass n 465815; (V 2150/89, mass n 462720; (V 5033/88, mass n 459832).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)