Sez. 1 - , Sentenza n. 30880 del 29/11/2018 (Rv. 651886 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Opposizione allo stato passivo - Legittimazione dell’agente della riscossione dei tributi - Legittimazione concorrente dell’ente creditore - Sussiste - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In tema di accertamento del passivo fallimentare, il potere rappresentativo attribuito all'agente della riscossione e l'onere di quest'ultimo, nelle liti promosse contro di esso che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, di chiamare in causa l'ente creditore interessato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, non escludono la concorrente legittimazione dell'ente creditore medesimo a proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 l.fall., anche quando sia stato l'agente della riscossione a presentare domanda di ammissione al passivo, ai sensi dell'art. 93 l.fall., in quanto l'ente creditore conserva la titolarità del credito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)