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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24202 del 26/11/2015 (Rv. 637707 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI | Legittimazione del concessionario a far valere il credito contributivo - Legittimazione concorrente dell'INPS - Conseguenze - Legittimazione dell'INPS ad agire per la revocazione dei crediti ammessi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637707-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI

In tema di fallimento, l'iscrizione a ruolo del credito contributivo e l'attribuzione al concessionario della legittimazione a farlo valere nell'ambito della procedura fallimentare, hanno valenza esclusivamente processuale, nel senso che il potere rappresentativo a tal fine attribuito agli organi della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell'INPS, il quale conserva la titolarità del credito azionato e può, come tale, agire per la revocazione dei crediti ammessi a norma dell'art. 98 l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 31, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 87 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)