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Sez. 1, Sentenza n. 1722 del 05/03/1990 (Rv. 465657 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - PRODUZIONE - SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI - SENTENZA DICHIARATIVA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO - MANCATO PASSAGGIO IN GIUDICATO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE - DIVIETO DI PRODUZIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465657-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - PRODUZIONE - SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI - SENTENZA DICHIARATIVA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO - MANCATO PASSAGGIO IN GIUDICATO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE - DIVIETO DI PRODUZIONE.*

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, deve negarsi, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., la possibilità di produrre, nel procedimento di Cassazione, sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio, resa in primo grado ed investita da gravame, atteso che solo il passaggio in giudicato di detta declaratoria può determinare cessazione della materia del contendere. (V 5355/88, mass n 460000).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)