Sez. 3, Sentenza n. 5108 del 09/03/2006 (Rv. 591015 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Controversia in tema di mezzadria - Applicabilità - Termine di decadenza - Sussistenza - Esclusione - Prosecuzione di fatto del rapporto successivamente alla scadenza - Diritto del concedente di domandare in ogni momento la declaratoria di avvenuta cessazione del contratto associativo - Estinzione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
Il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46 legge n. 203 del 1982 previsto per ogni controversia in materia di contratti agrari, e quindi anche per quelle relative a contratto di mezzadria, non è soggetto ad alcun termine di decadenza, e la relativa proposizione non rimane preclusa ove il rapporto prosegua di fatto successivamente alla scadenza, giacché tale prosecuzione non determina il venir meno del diritto del concedente di domandare in ogni momento la declaratoria di avvenuta cessazione del contratto associativo (nel caso, dopo quattro mesi dalla data intimata per il rilascio), atteso che i contratti associativi cessano autonomamente - senza che assuma rilievo in contrario la disdetta - allo scadere dei termini di cui all'art. 34 legge n. 203 del 1982, con definitiva caducazione dei rapporti non convertiti all'esito della relativa durata.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)