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Sez. 1, Sentenza n. 3801 del 21/06/1995 Cc. (dep. 08/08/1995) Rv. 202342 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere | Impugnazione dell'ordinanza di riesame - Motivo concernente la perdita di efficacia della misura per tardività della decisione - Rilevabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202342-01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere

Qualora con il ricorso per cassazione avverso una decisione del tribunale del riesame siano proposte anche questioni attinenti al merito, e non solamente quella relativa alla perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. (nel qual caso la competenza a provvedere sarebbe funzionalmente spettata al giudice per le indagini preliminari ex art. 306, comma primo, cod. proc. pen.), deve ritenersi ritualmente radicata la competenza del giudice di legittimità, che può pertanto dichiarare, ove ne ravvisi i presupposti, la sopravvenuta inefficacia della misura coercitiva. (Nella specie, oltre alla denuncia di tardività della decisione del tribunale del riesame, il ricorso conteneva censure relative alla motivazione del provvedimento impugnato; la Corte, accertata la sussistenza della lamentata tardività, ha dichiarato la cessazione della misura coercitiva enunciando il principio di cui alla massima che precede).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)