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Sez. 4, Sentenza n. 2201 del 24/09/1996 Cc. (dep. 15/10/1996) Rv. 205941 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente - Trasmissione di tutti gli atti a suo tempo inviati con la richiesta - Necessità - Selezione di quelli ritenuti rilevanti ai fini del riesame - Esclusione - Trasmissione dei decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni telefoniche e della richiesta di emissione della misura cautelare - Necessità - Trasmissione parziale degli atti nei termini fissati dall'art. 309 - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Esclusione - Perdita di efficacia della misura - Sussistenza - Emissione di ordinanza ai sensi dell'art. 306 - Necessità - Impugnazione con ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale della libertà - Esclusione - Perdita di efficacia fatta valere insieme ad altre ragioni di doglianza contro il provvedimento del tribunale del riesame che legittimano il ricorso per cassazione - Possibilità per la cassazione di valutare anche la perdita di efficacia della misura - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205941-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In materia di riesame dei provvedimenti cautelari, l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere al Tribunale del riesame tutti gli atti a suo tempo trasmessi con la richiesta di emissione della misura e non gli è consentito fare alcuna selezione o cernita. Tra tali atti rientrano anche i decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni telefoniche e la stessa richiesta di emissione della misura. La incompleta trasmissione degli atti nel termine tassativo previsto dall'art. 309 comma quinto cod. proc. pen., determina non la nullità del conseguente provvedimento, ma la perdita di efficacia della misura che deve essere fatta valere ex art. 306 e solo avverso l'eventuale diniego può essere proposto appello ai sensi dell'art. 311 e successivo ricorso per cassazione. Quando tuttavia le ragioni della perdita di efficacia della misura vengano fatte valere insieme ad altri motivi di impugnazione per i quali sia esperibile il ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve valutare anche il profilo attinente alla perdita di efficacia della misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)