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Sez. 2, Sentenza n. 1095 del 22/03/1975 (Rv. 374517 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - COSTRUZIONE DEL PREVENIENTE AD UNA DISTANZA MAGGIORE DI TRE METRI DAL CONFINE - OBBLIGO DEL SECONDO COSTRUTTORE DI TENERSI AD UN METRO E MEZZO DAL CONFINE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374517-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - COSTRUZIONE DEL PREVENIENTE AD UNA DISTANZA MAGGIORE DI TRE METRI DAL CONFINE - OBBLIGO DEL SECONDO COSTRUTTORE DI TENERSI AD UN METRO E MEZZO DAL CONFINE - INSUSSISTENZA.*

Poiche gli artt 873, 875 e 877 cod civ prescrivono che le costruzioni su fondi finitimi, che non siano aderenti, debbano essere mantenute alla distanza minima di tre metri e che, pertanto, il proprietario che costruisce per ultimo resta vincolato, nella sua facolta di scelta, dall'Esercizio del diritto di prevenzione da parte del primo costruttore, e da escludersi che, in base al sistema del codice civile e salva l'applicabilita della diversa disciplina di regolamenti locali, le costruzioni debbano essere, in ogni caso, tenute alla distanza minima di un metro e mezzo dal confine, indipendentemente dalla posizione assunta dal fabbricato eventualmente preesistente nel fondo vicino. Da tanto consegue che nessun vincolo grava sul secondo costruttore, quanto alla distanza dal confine, nel caso in cui il proprietario che ha costruito per primo, abbia edificato la sua costruzione ad una distanza dal confine maggiore di tre metri.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)