Sez. 2, Sentenza n. 961 del 14/02/1979 (Rv. 397134 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - COSTRUZIONE SUL CONFINE DEL PREVENIENTE - SOPRAELEVAZIONI - POTERI - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL PREVENUTO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - COSTRUZIONE SUL CONFINE DEL PREVENIENTE - SOPRAELEVAZIONI - POTERI - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL PREVENUTO.*
Il proprietario di uno dei fondi confinanti, che si avvalga della possibilita di costruire sul confine, prima dell'altro proprietario, assume, in qualita di cosiddetto preveniente, la facolta di sopraelevare sul confine stesso il proprio fabbricato, indipendentemente dall'altezza gia raggiunta, ed a prescindere dal fatto che abbia effettuato sopraelevazioni in altre parti del fabbricato a distanza maggiore di quella minima prescritta dalla legge, e, quindi, non interessanti i rapporti di vicinato. A tale facolta non puo frapporre ostacoli il confinante (cosiddetto prevenuto), il quale, se a sua volta abbia costruito in aderenza fino all'altezza raggiunta dal preveniente, ha diritto di sopraelevare soltanto sul confine, ovvero a distanza dal confine stesso (e, quindi dall'eventuale sopraelevazione del preveniente) pari a quella minima di legge fra costruzioni. Questo principio non trova deroga nel caso di inettitudine, tecnica o giuridica, della costruzione del preveniente a sorreggere eventuali sopraelevazioni, ma resta inapplicabile solo nelle ipotesi in cui il preveniente medesimo abbia distrutto la propria costruzione sul confine, per fine diverso dall'immediata ricostruzione, ovvero l'abbia lasciata cadere in rovina, od abbia altrimenti posto in essere un comportamento inequivoco nel senso di rinunciare agli effetti dell'indicata scelta in prevenzione. (V 1095/75, mass n 374517; (V 503/75, mass n 373801).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)