Sez. 3, Sentenza n. 7558 del 22/12/1983 (Rv. 432154 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO NON DIRETTAMENTE DETERMINATA, MA DETERMINABILE IN RELAZIONE AD ALTRA SENTENZA DA EMANARSI TRA ALTRE PARTI - EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO - ACQUISTO - MOMENTO RILEVANTE.*
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO NON DIRETTAMENTE DETERMINATA, MA DETERMINABILE IN RELAZIONE AD ALTRA SENTENZA DA EMANARSI TRA ALTRE PARTI - EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO - ACQUISTO - MOMENTO RILEVANTE.*
La sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro, il cui ammontare non sia direttamente determinato, ma sia indicato per relationem con riferimento ad altra sentenza da emanarsi tra altre parti (nella specie, condanna al pagamento di una quota parte della somma che sarebbe risultata spettare al debitore verso altri soggetti in un giudizio in corso nei confronti degli stessi), pur se passata in giudicato formale, essendo incompleta nel suo contenuto, destinato ad essere integrato dalla futura emananda sentenza determinativa dell'ammontare del quantum dovuto, non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo fino al passaggio in giudicato della seconda sentenza, solo in quel momento divenendo incontrovertibile l'attribuzione e la Determinazione della somma dovuta, e non essendo sufficiente, al predetto fine, che tale seconda sentenza sia esecutiva in pendenza di gravame (nella specie, ricorso per Cassazione), in quanto tale esecutività rappresenta una mera anticipazione dell'attuazione concreta del comando giurisdizionale nelle more del giudizio d'impugnazione, di carattere provvisorio e privo di stabilità, con effetti limitati tra le parti in causa, senza possibilità di estensione ai terzi sulle cui situazioni giuridiche la sentenza incida di riflesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)