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Sez. 5, Sentenza n. 12997 del 04/06/2007 (Rv. 598409 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Redditi di partecipazione - Accertamento - Rinvio a sentenza da emettersi nei confronti della società - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598409-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA

In tema di imposte sui redditi, l'accertamento dell'obbligazione tributaria gravante sul socio di una società per il possesso del reddito di partecipazione nella stessa deve aver luogo in via attuale, attraverso la cognizione puntuale dell'imponibile risultante dall'accertata percezione del reddito da parte del socio, e non già "per relationem", attraverso il rinvio ad una sentenza da emettersi in un altro giudizio avente ad oggetto l'accertamento delle imposte sui redditi della società partecipata, non essendo ammissibile un accertamento meramente futuro ed ipotetico, il quale equivarrebbe ad una sorta di condanna in futuro, che il nostro ordinamento non conosce né consente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)