Sez. 3, Sentenza n. 5746 del 07/12/2006 Ud. (dep. 12/02/2007) Rv. 236174 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - FANCIULLI E ADOLESCENTI | Certificato medico - Necessità di attestazione di idoneità rispetto al lavoro svolto - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - FANCIULLI E ADOLESCENTI
Il reato previsto dall'art.8, n. 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, come sostituito dall'art. 9 D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 nel testo a sua volta sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262, non è escluso da una generica certificazione di buona salute del minore assunto al lavoro, dal momento che per i bambini e gli adolescenti la citata disposizione richiede il previo accertamento di idoneità a seguito di visita di un medico convenzionato, con la conseguenza che la condizione di legge può dirsi soddisfatta solo in presenza di certificazione che attesti la concreta idoneità del minore rispetto alla tipologia di lavoro cui è destinato. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato che non sussisteva alcuna specifica valutazione della idoneità del minore a svolgere l'attività di lavapiatti per cui era stato assunto in un esercizio di ristorazione).
Riferimenti normativi: Legge 17/10/1967 num. 977 art. 8 com. 1, Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 345 art. 9, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 262 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)