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Sez. 3, Sentenza n. 7469 del 18/01/2008 Cc. (dep. 19/02/2008) Rv. 239006 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - FANCIULLI E ADOLESCENTI | Visita medica preventiva - Effettuazione da parte di medico del Servizio sanitario nazionale - Reato - Esclusione - Intervenuta depenalizzazione.
Stato
decisa il 2008-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239006-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - FANCIULLI E ADOLESCENTI

L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 8, comma terzo, della L. n. 977 del 1967, nella versione risultante dalla modifica ex art. 2 D.Lgs. n. 262 del 2000, secondo cui la visita medica dei minorenni da avviare al lavoro, il cui obbligo continua ad essere presidiato penalmente, è effettuata presso un medico del Servizio sanitario nazionale, non integra più illecito penale prevedendo l'art. 26 della L. n. 977 del 1967, come modificato dall'art. 14 D.Lgs. n. 345 del 1999, la sanzione penale unicamente per l'obbligo in generale della visita ma non anche per le concrete modalità della sua effettuazione.

Riferimenti normativi: Legge 17/10/1967 num. 977 art. 8, Legge 17/10/1967 num. 977 art. 26 CORTE COST., Legge 04/08/1999 num. 345 art. 9, Legge 04/08/1999 num. 345 art. 14, Legge 18/08/2000 num. 262 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)