Sez. 1, Sentenza n. 6826 del 31/01/2012 Cc. (dep. 21/02/2012) Rv. 252431 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA PERIZIA O INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Perito nominato per valutare la capacità di partecipare al processo - Simulazione di uno stato di salute alterato - Falsa perizia per induzione in errore - Configurabilità - Esclusione.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA PERIZIA O INTERPRETAZIONE - IN GENERE
Non commette il reato di falsa perizia per induzione in errore chi, simulando uno stato di salute mentale alterato, induca in errore il perito chiamato a valutare la sua capacità a partecipare consapevolmente ad un processo penale. (In motivazione, la Corte ha rilevato che la condotta costituisce solo l'oggetto della valutazione, con la conseguenza che il perito non agisce sulla base di una volontà viziata, ma valuta erroneamente come non simulati comportamenti, invece, simulati).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 473
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)