Sez. 6, Sentenza n. 1531 del 30/04/1999 Cc. (dep. 16/06/1999) Rv. 214741 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA PERIZIA O INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Reato commesso attraverso frode processuale - Concorso di reati - Esclusione - Assorbimento del reato di frode processuale in quello di falsa perizia - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA PERIZIA O INTERPRETAZIONE - IN GENERE
Se il reato di falsa perizia sia commesso inducendo in errore il perito (artt. 48 e 373 c.p.) per mezzo di un fatto costituente frode processuale (art. 374 c.p.), deve trovare applicazione solo la norma che incrimina la falsa perizia, in base al principio di sussidiarietà tra norme che prevedono stati o gradi diversi di offesa di un medesimo bene (nel caso: il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria), in modo che l'offesa maggiore assorbe quella minore e, di conseguenza, l'applicabilità di una norma è subordinata alla mancata applicazione dell'altra. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza del reato di falsa perizia, e non quello di frode processuale, nel comportamento del soggetto che aveva indotto in errore il perito - il quale aveva conseguentemente redatto una falsa perizia - facendogli pervenire la certificazione relativa a una grave patologia riferentesi a persona diversa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 373, Cod. Pen. art. 374
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)