Sez. 2, Sentenza n. 2072 del 05/11/1971 Ud. (dep. 04/04/1972) Rv. 120665 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - APPELLO INAMMISSIBILE NON RILEVATO DAL GIUDICE DEL MERITO - RILEVABILITA EX OFFICIO IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - APPELLO INAMMISSIBILE NON RILEVATO DAL GIUDICE DEL MERITO - RILEVABILITA EX OFFICIO IN CASSAZIONE.*
L'inammissibilita dell'appello, originaria o sopravvenuta, inficiando alla radice l'impugnazione senza possibilita di sanatoria alcuna, anche se non rilevata dal giudice di secondo grado, dev'essere dichiarata d' ufficio in Sede di Cassazione con il conseguente annullamento della sentenza d'appello e l'ordine di esecuzione di quella di primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)