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Sez. L, Sentenza n. 4559 del 05/03/2004 (Rv. 570820 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Rapporto di lavoro "part - time" regolarmente costituito - Retribuzione di riferimento a fini contributivi e di erogazione della prestazione al lavoratore - Retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente lavoro a tempo pieno - Necessità - Inferiorità di tale retribuzione a quella globale di fatto percepita dal lavoratore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570820-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

Nel caso di rapporto di lavoro "part - time" costituito con il rispetto di tutte le formalità previste dall'art. 5 del D.L. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 853 del 1984, la retribuzione da considerare ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia per la determinazione dei contributi che per la erogazione della prestazione spettante al lavoratore è quella tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno, anche se inferiore a quella globale di fatto percepita dal lavoratore.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 29, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 116 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 120, Decreto Legge 30/04/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)