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Sez. 4, Sentenza n. 50019 del 20/09/2017 Ud. (dep. 31/10/2017) Rv. 271520 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Subentro di un sogggetto nella posizione di garanzia - Situazione di rischio per i lavoratori riconducibile alla condotta del precedente garante - Responsabilità del garante sopravvenuto - Configurabilità.
Stato
decisa il 2017-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271520-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In tema di infortuni sul lavoro, in caso di subentro di un soggetto nella posizione di garanzia, a fronte di una situazione di rischio per i lavoratori riconducibile alla condotta attiva del predecessore, è configurabile la responsabilità del nuovo garante per non avere assolto all'obbligo di fornire misure di sicurezza utili ed efficaci. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della esclusione della responsabilità del successivo garante, il fatto che la modifica al sistema di blocco di un macchinario - causa delle lesioni riportate da un lavoratore - fosse stata apportata da altro soggetto, in epoca antecedente al suo subentro nella posizione di garanzia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)