Sez. U, Sentenza n. 5435 del 05/09/1986 (Rv. 447965 - 01)
SICILIA - ELEZIONI - COMUNALI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITÀ - PROCEDIMENTO ELETTORALE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI FISSATI EX ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE N. 1147 DEL 1966 - OPERATIVITÀ.*
SICILIA - ELEZIONI - COMUNALI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITÀ - PROCEDIMENTO ELETTORALE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI FISSATI EX ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE N. 1147 DEL 1966 - OPERATIVITÀ.*
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, i criteri di riparto della giurisdizione fissati dalla legge 23 dicembre 1966 n. 1147 (e non modificati dalla legge 6 dicembre 1971 n. 1034), secondo i quali sono devolute al giudice ordinario le controversie in materia di eleggibilità, compatibilità e decadenza, in quanto inerenti a diritti soggettivi, mentre spettano al giudice amministrativo le controversie in materia di operazioni elettorali, in quanto concernenti interessi legittimi, trovano applicazione anche nell'ambito della regione siciliana, che li ha recepiti con la legge regionale 1 aprile 1967 n. 32, e che comunque non è titolare in proposito di Competenza legislativa autonoma. (V 5934/82, mass n 423689).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 01/04/1967 num. 32, Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)