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Sez. U, Sentenza n. 5934 del 11/11/1982 (Rv. 423689 - 01)

SICILIA - ELEZIONI - COMUNALI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITÀ - PROCEDIMENTO ELETTORALE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI FISSATI EX ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE N. 1147 DEL 1966 - OPERATIVITÀ.*
Stato
decisa il 1982-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423689-01

SICILIA - ELEZIONI - COMUNALI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITÀ - PROCEDIMENTO ELETTORALE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI FISSATI EX ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE N. 1147 DEL 1966 - OPERATIVITÀ.*

In tema di elezioni amministrative, i principi fissati dagli artt. 1 e 2 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147, non modificati dallo art. 6 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, in forza dei quali sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie sulla ineleggibilità e decadenza dalla carica di consigliere comunale, ancorché comportino l'impugnazione e la richiesta di annullamento delle deliberazioni adottate in proposito dai consigli comunali o dai competenti organi tutori, mentre spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie circa la regolarità delle operazioni elettorali, operano anche per le elezioni nei comuni della regione siciliana, la cui autonomia legislativa in materia elettorale non si estende alla disciplina della Competenza giurisdizionale. (V 2690/81, mass n 413454; (V 4549/76, mass n 383276).*

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 01/04/1967 num. 32, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)