Sez. 3, Sentenza n. 3743 del 05/05/1990 (Rv. 467020 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE - DISDETTA - MANCANZA OD ERRONEA INDICAZIONE DELL'ANNATA AGRARIA AL TERMINE DELLA QUALE VIENE CHIESTO IL RILASCIO - ININFLUENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE - DISDETTA - MANCANZA OD ERRONEA INDICAZIONE DELL'ANNATA AGRARIA AL TERMINE DELLA QUALE VIENE CHIESTO IL RILASCIO - ININFLUENZA.*
La disdetta, contemplata dall'art. 42 primo comma della legge 3 maggio 1982 n. 203, con riguardo al diritto di ripresa del concedente di fondo rustico, non è soggetta a forme rigorose, pur dovendo esprimere inequivocamente la volontà del concedente medesimo di avvalersi di detto diritto, ed è efficace anche quando sia omessa od errata l'indicazione dell'annata agraria al termine della quale si chiede il rilascio, in quanto l'intervallo temporale minimo, a partire dalla comunicazione del preavviso, è direttamente fissato dalla citata norma ed opera a prescindere dal richiamo della norma stessa da parte dell'intimante.*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)