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Sez. U, Sentenza n. 3601 del 28/05/1986 (Rv. 446521 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) - IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI IN MATERIA PENSIONISTICA - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446521-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) - IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI IN MATERIA PENSIONISTICA - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

La controversia promossa dal pubblico dipendente, in attività di servizio, per ottenere la corresponsione di un equo indennizzo per infermità, secondo la previsione dell'art. 68 ottavo comma del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, esula dalla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica e spetta a quella del giudice amministrativo, poiché non investe un trattamento successivo alla cessazione del rapporto d'impiego, ma bensì un diritto che insorge nell'ambito di tale rapporto e nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 64 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)