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Sez. U, Sentenza n. 1583 del 01/03/1990 (Rv. 465611 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO - CONTROVERSIE CON EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO PRIMA DEL 14 GIUGNO 1985 PER INFERMITÀ - DOMANDA DI EQUO INDENNIZZO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1990-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465611-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO - CONTROVERSIE CON EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO PRIMA DEL 14 GIUGNO 1985 PER INFERMITÀ - DOMANDA DI EQUO INDENNIZZO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La controversia promossa dall'ex dipendente dell'azienda autonoma delle ferrovie dello stato per ottenere la corresponsione dell'equo indennizzo ex art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, in relazione ad infermità contratta nel corso del rapporto di servizio cessato prima della data (14 giugno 1985) di entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210 (istitutiva dell'ente ferrovie dello stato), rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, concernendo un diritto che trova titolo immediato e diretto nel pregresso rapporto di pubblico impiego. (V 3945/87, mass n 452792; (V 3601/86, mass n 446521).*

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)