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Sez. L, Sentenza n. 2825 del 16/07/1975 (Rv. 376852 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - AGENTE E PROCACCIATORI D'AFFARI - NOZIONI - DIFFERENZE - QUALITA DI AGENTE DI COMMERCIO NEL PREPONENTE - CONFIGURABILITA - CONCLUSIONI DI CONTRATTI DI SUBAGENZIA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1975-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376852-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - AGENTE E PROCACCIATORI D'AFFARI - NOZIONI - DIFFERENZE - QUALITA DI AGENTE DI COMMERCIO NEL PREPONENTE - CONFIGURABILITA - CONCLUSIONI DI CONTRATTI DI SUBAGENZIA - LEGITTIMITA.*

La differenza tra agente e procacciatore d'affari, entrambi promotori della conclusione di affari in favore di altra persona, sta nell'assunzione stabile dell'incarico in tal senso da parte dell'agente - e non necessariamente da parte del procacciatore, che opera anche di sua iniziativa - e la conseguente instaurazione di un rapporto stabile col preponente. Quest'ultimo, a sua volta, ben puo essere agente di commercio, poiche tale sua qualita gli fa assumere anche quella di imprenditore commerciale, in quanto esercente un'attivita ausiliaria ai sensi dell'art 2195 n 5 cod civ, e non gli toglie la facolta di concludere contratti di subagenzia. (Conf 1516/73, mass n 364276; 337/68, mass n 331288).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)