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Sez. L, Sentenza n. 870 del 02/03/1977 (Rv. 384482 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - NOZIONE - PROCACCIAMENTO DI AFFARI - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1977-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384482-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - NOZIONE - PROCACCIAMENTO DI AFFARI - DIFFERENZE.*

Nella sua tipicita, il contratto di Agenzia e destinato ad attuare con carattere di stabilita una collaborazione professionale autonoma - promozione verso corrispettivo della conclusione di affari tra preponente e terzi nell'ambito di una determinata zona - che si concreta in un risultato posto in essere dall'agente a proprio rischio, e con l'Obbligo naturale di osservare, oltre le norme di correttezza e di lealta, le istruzioni ricevute dal preponente. A differenza di tale rapporto, quello del procacciatore di affari si concreta nella piu limitata attivita di chi raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta dalla quale ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni, ma senza vincolo di stabilita e in via del tutto occasionale, anche se, poi, per la relativa disciplina puo farsi ricorso analogico alla normativa concernente il contratto d'Agenzia. (V 3575/75, mass n 377768; (V 2825/75, mass n 376852; (V 2385/71, mass n 353323; (V 1520/70, mass n 347371).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)