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Sez. 1, Sentenza n. 2650 del 26/10/1967 (Rv. 330058 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - NATURA - REQUISITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330058-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - NATURA - REQUISITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La prova per presunzioni costituisce, secondo la nostra legge processuale, una prova completa, a cui il giudice puo far ricorso per la formazione del suo convincimento. L'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la rispondenza di questi ai requisiti di idoneita, gravita e concorrenza richiesti dalla legge si sottrae al Sindacato della Cassazione, purche non risulti viziato da illogicita o errori giuridici. (Conf. Sulla prima parte n.1645-65 sulla seconda parte 2186-65 2027-65 e altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)