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Sez. 3, Sentenza n. 520 del 14/02/1969 (Rv. 338652 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - VALORE PROBATORIO - ESISTENZA DEGLI ELEMENTI PRESUNTIVI - SUSSISTENZA DEI RELATIVI REQUISITI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338652-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - VALORE PROBATORIO - ESISTENZA DEGLI ELEMENTI PRESUNTIVI - SUSSISTENZA DEI RELATIVI REQUISITI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La prova per presunzioni costituisce una prova completa, alla quale il giudice puo far ricorso per la formazione del proprio convincimento. L'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la rispondenza di questi ai requisiti di precisione, gravita e concordanza richiesti dalla legge si sottrae al Sindacato della Cassazione, purche non risulti viziato da illogicita o errori giuridici. (Conf. 2643-68, massima n. 335155 2650-67, massima n. 330058).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)