Sez. 1, Sentenza n. 821 del 28/03/1966 (Rv. 321648 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - POTERI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - IN GENERE - CRITERI PER LA STIMA - ADOTTABILITA DI CRITERI DIVERSI DA QUELLI SPECIFICATI NELLA LEGGE - TERRENI INEDIFICABILI PER VINCOLO DI PIANO REGOLATORE.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - POTERI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - IN GENERE - CRITERI PER LA STIMA - ADOTTABILITA DI CRITERI DIVERSI DA QUELLI SPECIFICATI NELLA LEGGE - TERRENI INEDIFICABILI PER VINCOLO DI PIANO REGOLATORE.*
I criteri di valutazione adottati dalle commissioni tributarie nelle controversie in materia di imposte sui trasferimenti di ricchezza possono essere diversi da quelli indicativamente menzionati dalla legge valore comparativo e capitalizzazione del reddito, art. 16 R.d.l. 7 agosto 1936, n.1639 -, purche, in tal caso, si faccia risultare, almeno per implicito, la ragione della scelta di un diverso criterio che sia idoneo allo scopo e non contrario alla legge. Pertanto, se trattasi di terreno espropriato e l'indennita di esproprio sia stata determinata prescindendosi dal vincolo dettato dal piano regolatore di destinazione del terreno medesimo a strada e verde pubblico, non e contraria a legge ne inidonea la Determinazione del valore - ai fini della imposizione fiscale - riferita alla natura edificatoria del suolo. *
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)