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Sez. 1, Sentenza n. 3416 del 02/08/1977 (Rv. 386965 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZA - DECISIONI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - CRITERI DIVERSI DA QUELLI LEGISLATIVI - ADOTTABILITA - CONDIZIONI - VIZIO DI CALCOLO NON MERAMENTE CONTABILE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386965-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZA - DECISIONI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - CRITERI DIVERSI DA QUELLI LEGISLATIVI - ADOTTABILITA - CONDIZIONI - VIZIO DI CALCOLO NON MERAMENTE CONTABILE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Nelle controversie in materia di imposte sui trasferimenti di ricchezza, le commissioni tributarie provinciali potevano anche adottare un criterio diverso da quelli (valore comparativo e capitalizzazione del reddito) indicativamente menzionati dall'art 16 del RDL 7 agosto 1936, n 1639, purche in tale ipotesi risultasse chiaramente il criterio adottato, le ragioni della sua scelta, e purche in ogni caso, per il calcolo del valore imponibile, ci si riferisce ad elementi concreti e non generici. Il vizio di calcolo poteva anche non essere meramente contabile e consistere nell'indicazione di un importo non ricavato da un computo su elementi componenti primari, specifici e validi. (Conf 2033/74, mass n 370311; (Conf 3963/68, mass n 337514; (Conf 821/66, mass n 321648).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 16, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)