Sez. 5, Sentenza n. 11366 del 04/09/2001 (Rv. 549149 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Coefficienti di determinazione sintetica del reddito di cui ai DD.MM. 10 settembre 19 novembre 1992 - Applicazione ad anni anteriori d'imposta - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima l'applicazione dei coefficienti di determinazione sintetica del reddito, stabiliti con i decreti ministeriali 10 settembre e 19 novembre 1992, basati sull'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, come novellato dall'art. 1, comma primo, lettera b) legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad anni anteriori d'imposta, senza che tale applicazione possa ritenersi retroattiva e lesiva di diritti del contribuente, perché basata su elementi diversi da quelli che il contribuente stesso era tenuto ad indicare nella dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)