Sez. 5, Sentenza n. 2123 del 14/02/2002 (Rv. 552285 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Metodo induttivo - Coefficienti presuntivi determinati con D.P.C.M. 21 dicembre 1990, adottato ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 69 del 1989 - Applicazione ad anni d'imposta anteriori - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione, con metodo induttivo, di ricavi e compensi ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154), è legittima l'applicazione, ad anni d'imposta anteriori dei coefficienti presuntivi stabiliti con il D.P.C.M. 21 dicembre 1990 - emanato ai sensi delle citate disposizioni -, poiché esso detta norme di natura procedimentale e non sostanziale, adottate in conformità alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., e le quali regolano le modalità di esercizio del potere di accertamento, di cui limitano la discrezionalità, vincolandola a criteri predeterminati.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 12 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., DPCM 21/12/1990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)