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Sez. 5 - , Sentenza n. 24927 del 06/12/2016 (Rv. 641738 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Prescrizione - Rinuncia tacita del contribuente - Caratteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641738-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta sulle successioni, la presentazione, da parte del contribuente, della denuncia di successione, quando ormai è prescritto il credito del fisco, costituisce, ove non sia sollevata eccezione di prescrizione, comportamento obbiettivamente incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva della pretesa fiscale, derivandone l'inequivoca volontà di rinunziare alla prescrizione già maturata e di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era, invece, estinto.(Fattispecie nella quale, da un lato, il "dies a quo" per il computo della prescrizione è stato individuato nella data di presentazione di dichiarazione di revoca della rinuncia all'eredità e, dall'altro, la successiva denuncia di successione è stata considerata tacita rinuncia alla prescrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)