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Sez. 6, Sentenza n. 1635 del 08/07/1969 Ud. (dep. 27/08/1969) Rv. 112685 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE -ATTIVITA DIRETTA A RENDERE INEFFICIENTE IL PRIVILEGIO AUTOMOBILISTICO - NATURA DI REATI PERMANENTI - CONCORSO DI REATI -SUSSISTENZA - AMNISTIA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112685-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE -ATTIVITA DIRETTA A RENDERE INEFFICIENTE IL PRIVILEGIO AUTOMOBILISTICO - NATURA DI REATI PERMANENTI - CONCORSO DI REATI -SUSSISTENZA - AMNISTIA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Il reato, di cui all'art 10 del R d l 15 marzo 1927, n 436 sul pubblico registro automobilistico ed il delitto, di cui all'art 388, secondo comma, cod pen, (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice civile), fra loro materialmente concorrenti, integrano una iniziale condotta commissiva ed una successiva condotta omissiva, la quale si protrae nel tempo sino a che la situazione antigiuridica non sia rimossa dall'agente, avente la possibilita di farla cessare, hanno natura di reati permanenti. Pertanto, in ordine ad essi puo trovare applicazione l'amnistia, di cui al dp 4 giugno 1966, n 332, solo quando la condotta antigiuridica non si sia protratta oltre l'epoca di entrata in vigore del provvedimento di clemenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST., Legge 15/03/1927 num. 436 art. 10 CORTE COST., Legge 04/06/1966 num. 332 art. 1, Cod. Pen. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)