Sez. 6, Sentenza n. 10942 del 26/06/1981 Ud. (dep. 10/12/1981) Rv. 151250 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - PERMANENZA - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - PERMANENZA - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI.*
Il delitto previsto nel secondo comma dell'art. 388 cod. pen. si consuma nel momento in cui si verifica il primo fatto con il quale si elude l'esecuzione del provvedimento del giudice civile; tale delitto, però può assumere il carattere del reato permanente, e ciò avviene quando si sia creato uno stato continuativo ininterrotto contrario alle prescrizioni del giudice che può essere fatto cessare dalla volontà del reo. (nella specie era stata negata l'amnistia ad una imputata che aveva trattenuto presso di sè i figli minori, rifiutandone la consegna al coniuge cui erano stati affidati in Sede di separazione personale, protraendo tale condotta oltre il termine previsto per la concessione del beneficio). (Conf mass n 134558; (Conf mass n 112685).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)